Giudice Sportivo, ecco le decisioni dopo la quarta giornata di Serie A: stangata per Balotelli e per il Milan!

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COMUNICATO UFFICIALE GIUDICE SPORTIVO – Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di Serie A: stangata per il Milan e per Balotelli. Di seguito il comunicato.

Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo di spettatori: alla Soc. MILAN per avere alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt.
 11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (una giornata); per avere, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose ed intimidatorie (due giornate); infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

NATALI Cesare (Bologna): per avere, nel corso dell’intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto reiteratamente agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose con atteggiamento intimidatorio e proferendo un’espressione blasfema; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GONCALVES DIAS Andre’ (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un  avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

La redazione di Calciomercatonews.com

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