Figc, che pasticcio: ennesimo colpo di scena Juve

Una figura non straordinaria quella che emergerebbe dalle motivazioni con cui la Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso sulla chiusura della Curva bianconera

Il provvedimento sul settore dell’Allianz Stadium era stato preso dal giudice sportivo, Alessandro Zampone, per i fatti avvenuti nei minuti conclusivi di Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Era il 4 aprile scorso.

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L’ingresso FIGC in via Allegri (LaPresse) – calciomercatonews.com

La Corte Sportiva d’Appello, riunitasi il 19 aprile scorso in composizione Sezioni Unite, ha accolto il ricorso della Juventus, consentendo ai tifosi bianconeri di accedere al match interno col Napoli. Il 23 aprile gli azzurri avevavo vinto 1-0 grazie alla rete di Giacomo Raspadori.

Il giudice sportivo, all’indomani dei cori e degli insulti di natura discriminatoria ricevuti da Romelu Lukaku dopo aver segnato il rigore dell’1-1, sulla base della reazione della Procura Federale,  aveva punito la Juventus con la chiusura di un turni del settore incriminato. La Juventus in prima battuta si era rivolta alla Corte Sportiva d’Appello, la cui prima sezione, lo scorso 13 aprile, aveva sospeso la sanzione, rimettendo la decisione finale alle Sezioni Unite dello stesso organo. Il 19 aprile l’accoglimento del ricorso di cui oggi sono state rese note le motivazioni.

Alla base del successo dei legali della Juventus, si legge nel dispositivo, ci sarebbe un ritardo da parte della Procura Federale, nell’inoltrare la segnalazione dell’accaduto al giudice sportivo. In questi casi, oltre all’eventuale indicazione dell’utilizzo di una prova tv, fanno fede il referto arbitrale e quello degli ispettori federali. In particolare, come sostenuto dal dottor Luca Scarpa, intervenuto a sostenere l’operato della Procura Federale, il ritardo nella trasmissione sarebbe stato dovuto ad un guasto di natura tecnico-informatica.

La Procura Federale: ecco perché abbiamo segnalato in ritardo

Durante il dibattimento del 19 aprile, svoltosi in videoconferenza, il suddetto Scarpa avrebbe giustificato “la ritardata trasmissione della relazione al Giudice Sportivo per problemi tecnici incontrati nell’invio alle ore 13.15 del messaggio di posta elettronica e del relativo file PDF”, si legge nelle motivazioni. La mail, incluso l’allegato, era stato letta e vidimata dal Procuratore Federale alle ore 12.25 del 05.04.2023. La trasmissione del messaggio, sarebbe riuscita poi solo alle ore 14.12.

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La Curva Sud dell’Allianz Stadium (LaPresse) – calciomercatonews.com

Il comma 1 dell’articolo 62 del Codice di Giustizia Sportiva però, come limite, pone le ore 14 del primo giorno feriale successivo alla gara. Il ritardo sarebbe stato quindi di 12 minuti. Per la Juventus, sempre da remoto, sono intervenuti gli avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero. I due legali, carte alla mano, avrebbero dimostrato la mancanza agli atti sia della prova del tentativo di mandare il messaggio alle 13.15, sia di “un assoluto impedimento idoneo a condizionare il rispetto del termine».

La sentenza poi conclude in modo inequivocabile, stabilendo la responsabilità di Via Allegri. Perché l’unico rapporto su cui si è basato il Giudice sportivo è arrivato alle 14.12, “quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS”, si legge nelle motivazioni. La stessa relazione tecnica per illustrare i motivid el ritardo, proseguono i giudici della Corte d’Appello Federale, non ha dimostrato “l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti”.

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